Il Fondo Nuove Competenze è una misura che consente alle imprese, di qualunque settore e dimensione, di poter rimodulare (temporaneamente) l’orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive e, decidere di utilizzare una parte di esso per far svolgere ai dipendenti attività di formazione e riqualificazione.
A erogare la formazione può essere la stessa azienda, ma è tenuta a dimostrare il possesso di specifici requisiti tecnici, fisici e professionali. Il limite massimo di ore destinate allo sviluppo delle competenze è individuato in 250 ore per ciascun lavoratore.
Le ore di formazione sono senza alcun costo da parte delle aziende che aderiscono, e che in questo modo beneficiano anche di una riduzione del costo del lavoro. Al tempo stesso, i lavoratori possono implementare le loro competenze senza alcuna diminuzione della retribuzione (al contrario della cassa integrazione), ma con un evidente, duplice vantaggio, economico e formativo, rispetto al normale sistema degli ammortizzatori sociali.
REQUISITI DI ACCESSO
Il presupposto, per la realizzazione agevolata dei percorsi formativi, è la sottoscrizione di un accordo collettivo da parte di associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (in caso di accordo territoriale), ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda (in caso di accordo aziendale).
L’ accordo collettivo di rimodulazione deve prevedere: le innovazioni organizzative, tecnologiche, di processo di prodotto o servizi; i fabbisogni del datore di lavoro in termini di nuove o maggiori competenze a seguito delle innovazioni; i progetti formativi; il numero di lavoratori coinvolti nell’intervento; il numero di ore dell’orario di lavoro da destinare a percorsi per lo sviluppo delle competenze.
Gli accordi collettivi possono prevedere, inoltre, attività formative finalizzate ad incrementare l’occupabilità del lavoratore anche per promuovere processi di mobilità e ricollocazione in altre realtà lavorative coerenti con il sistema regionale di individuazione, validazione e certificazione delle competenze.
ACCESSO AL FONDO E CONTRIBUTO
Stipulato l’accordo, i datori inoltrano istanza di contributo ad Anpal, la cui valutazione avviene secondo il criterio cronologico di presentazione. Le attività di sviluppo delle competenze devono terminare entro 90 giorni dall’approvazione della domanda da parte di Anpal (120 giorni se coinvolti i fondi interprofessionali).
Alla domanda vanno allegati l’accordo collettivo e il progetto formativo per lo sviluppo delle competenze.
L’erogazione del contributo è eseguita da INPS, su richiesta di ANPAL, in due tranches: Anticipazione del 70% all’approvazione e saldo finale al termine. Il contributo copre il costo del personale relativo alle ore di frequenza dei percorsi formativi.