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Formazione e Lavoro

L’Avviso 49 di FonCoop permette di realizzare piani formativi aziendali o pluriaziendali che prevedano attività formative da realizzare in tempi brevi in risposta a specifici fabbisogni aziendali principalmente, ma non esclusivamente, di piccole e micro imprese

I soggetti ammissibili sono le imprese aderenti a FonCoop che risultino nel canale “Fondo di Rotazione”, che non siano beneficiari di contributi a valere sull’Avviso 45 e 46 del 2020 e degli Avvisi 47 e 48 del 2021 e che non siano beneficiari di piani a valere sul Conto Formativo saldo risorse 2019 con codice C21A19

I destinatari dei piani sono i soci lavoratori con qualsiasi forma contrattuale, i lavoratori in ammortizzatori sociali, i lavoratori stagionali. Non sono ammessi lavoratori in mobilità, tirocinanti, lavoratori interinali, professionisti a partita Iva

Le linee di finanziamento sono tre:

LINEA 1  Aziendale – Durata 8 mesi

LINEA 2 – Pluriaziendale – Durata 10 mesi

LINEA 3 – Digitalizzazione –  Durata10 mesi

Le Attività formative ammissibili sono:

Per i piani delle Linee 1 e 2 sono ammesse tra le attività non formative solo quelle strettamente funzionali alla realizzazione del piano (progettazione, coordinamento, monitoraggio e valutazione, amministrazione…).

Solo per la Linea 3 sono ammesse anche le seguenti attività non formative: consulenze specialistiche; attività di consulenza, orientamento e promozione attuate dagli ecosistemi dell’innovazione; supporto per cambiamento gestionale e organizzativo.

I costi di queste attività non formative propedeutiche non devono superare il 50% del contributo richiesto

CONTRIBUTO MASSIMO PER PIANO

Linea 1 – Aziendale:                        Euro 5.000

Linea 2 – Pluriaziendale:               Euro 20.000 (Euro 5.000/impresa)

Linea 3 – Digitalizzazione:            Euro 10.000

Si possono presentare voucher individuali per un importo massimo di Euro 800

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

Sportello mensile dal 1 dicembre 2021 fino a esaurimento risorse

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Il piano deve avere un accordo di condivisione sindacale: rappresentanza territoriali o settoriale dei lavoratori afferenti a CGIL, CISL, UIL oppure RSU e RSA in cui siano presenti tutte le Organizzazioni Sindacali.

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